I crimini nella sfera sessuale. Profili tecnico-investigativi

Il numero dei crimini legati alla sfera sessuale e, più specificatamente, dei femminicidi è in spaventosa crescita. In materia di analisi e studio dei crimini un ruolo centrale assume la vittima, a seguire ci si concentra sull'autore del crimine. Ma sono gli investigatori che sono chiamati ad individuare l'autore del reato per assicurarlo alla giustizia. Il colonnello Paolo Vincenzoni, comandante del Reparto crimini violenti del R.O.S, illustrerà, con una serie di contributi, le tecniche impiegate per inchiodare alle proprie responsabilità gli autori dei reati con prove, dati di fatto e argomenti inconfutabili.

L’attività di indagine tradizionale

I crimini legati alla sfera sessuale, in termini generali, rientrano fra quei fenomeni delittuosi in cui si verificano imposizioni di rapporti sessuali non voluti (anche in danno di minori), pratiche sessuali non desiderate, rapporti sessuali con terzi, visione di materiale pornografico o costrizione alla prostituzione. In particolare nella coppia, la violenza sessuale è utilizzata come mezzo per dominare l’altro; in quest’ultimo caso la violenza non ha nulla a che vedere con il mero desiderio fisico, ma è connessa con la “manifestazione del possesso”.

Brevemente, i reati di natura sessuale, precedentemente annoverati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) sono stati inseriti nel titolo XII del Codice penale, “Delitti contro la persona”. Fra essi, limitandoci a quelli precedentemente richiamati, i reati che prima rientravano nella fattispecie “Violenza carnale” e “Atti sessuali” vengono ora puniti a norma dell’articolo 609 bis del c.p. come “Violenza sessuale”. In tale quadro, è stata introdotta la fattispecie “Violenza sessuale di gruppo” (art.609 octies c.p.), che consiste, di fatto, nella partecipazione, da parte di più persone riunite, agli atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis c.p.. Un’ulteriore fattispecie incrimina poi gli atti sessuali, violenti e abusivi, nei confronti di soggetti di minore età (art. 609 quater, “Atti sessuali con minorenne”).

Il 9 agosto 2019 è entrata inoltre in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nota come “Codice Rosso”, e, fra le fattispecie criminose trattate, vengono annoverate, in un quadro comunque più ampio, anche quelle legate alla sfera sessuale.

Nello specifico, la legge n. 69 del 2019 prevede che la Polizia Giudiziaria debba comunicare al Pubblico Ministero (PM) di turno le notizie di reato immediatamente, anche in forma orale. Alla comunicazione orale dovrà seguire senza ritardo quella scritta. Limitandoci ai soli reati di natura sessuale, ciò deve avvenire per i seguenti delitti: violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.).

Inoltre, il PM, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, termine temporale che può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Infine, la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e mette a disposizione del magistrato la documentazione delle attività svolte.

Per quanto riguarda il Codice penale, la legge ha introdotto poi quattro nuovi reati (vengono di seguito elencati solo i due ricompresi nell’alveo della sfera sessuale) e ha inasprito le pene per alcuni delitti modificando la disciplina delle attenuanti e delle aggravanti: art. 612 ter c.p. “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (cosiddetto Revenge Porn); art. 558 bis c.p. “Costrizione o induzione al matrimonio”.

In tale ambito, con riferimento alle vittime di violenze di genere (fra cui rientrano i reati di natura sessuale), è opportuno anche introdurre il concetto di vulnerabilità, su cui in ultimo è intervenuta la Direttiva 2012/29/UE per mezzo del D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, con la quale sono state apportate diverse modifiche al nostro ordinamento, tra cui l’introduzione dell’art. 90 quater c.p.p. che definisce la “Condizione di particolare vulnerabilità”. In base al dettame normativo, è però impossibile stabilire una definizione predeterminata di “vittima vulnerabile” in quanto la valutazione della stessa deve essere fatta caso per caso sulla base dei criteri (soggettivi ed oggettivi) indicati nell’art. 90 quater c.p.p.

Per quanto riguarda invece i reati contro i minori, un abuso sessuale si concretizza quando un minorenne è coinvolto in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza, minaccia, inganno o a cui non può dare un consenso libero, totale e consapevole. Tra le diverse forme di abuso sessuale possiamo individuare l’incesto, la pedofilia, l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione minorile, in ultimo la pedopornografia.

Orbene, in tale ampio contesto normativo si muove la figura dell’investigatore, il cui operato, però, a parte gli adempimenti di legge, non può essere dettato da regole, chiuse e vincolanti, valide in ogni situazione, quanto piuttosto da un “metodo investigativo” da seguire, con procedure operative di carattere generale, in quanto ciascun caso ha una propria “identità”, differente dai precedenti. Tale linea di principio non soltanto si mostra valida per le investigazioni “tradizionali”, ma anche per quelle “tecnico-scientifiche”.

Nel tempo sono state quindi fornite agli investigatori determinate prescrizioni generali, che devono necessariamente tener conto del contesto e della specificità di ogni singola vicenda e che devono essere integrate e coordinate con le eventuali direttive diramate nel merito dalle Procure della Repubblica di riferimento, tenendo però conto del fatto che, in tema di crimini sessuali, trattandosi di reati già accaduti e non “in itinere”, le investigazioni “tradizionali” normalmente si limitano all’ascolto di vittima e testimoni, alle attività di riscontro documentale e alla ricostruzione di tutti gli eventi accaduti nel contesto investigato, ad esempio attraverso la raccolta di informazioni dalle cosiddette “fonti aperte”, l’analisi dei flussi telematici, l’analisi dei traffici telefonici, l’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza, ecc.

La trattazione, nei sottoparagrafi “tematici” che seguono, delle procedure operative da seguire, è ora anticipata da brevi cenni sulla notizia di reato, precedentemente richiamata, che “apre” di fatto le investigazioni “tradizionali”. 

Come già accennato, l’investigatore, dopo aver acquisito la denuncia-querela, deve immediatamente comunicare la notizia di reato, anche in forma orale, al magistrato di turno e successivamente trasmetterla senza ritardo. La Polizia Giudiziaria, prima di trasmettere la notizia di reato, deve inoltre svolgere le indagini necessarie, ovvero raccoglierne gli elementi essenziali ed effettuare gli indispensabili e doverosi accertamenti.

Fermo restando le direttive emesse dalle singole Procure della Repubblica competenti per territorio, la comunicazione della notizia di reato, con esplicito riferimento ai crimini ricompresi nella sfera sessuale, deve contenere di massima: un’esposizione dettagliata dei fatti accaduti; le indagini cosiddette di “riscontro”; l’eventuale documentazione fotografica; le richieste di misure cautelari personali coercitive.

Nel caso in cui vengano invece trattate vicende che coinvolgano i minori e si debbano adottare provvedimenti a tutela degli stessi, si devono redigere due C.N.R. (Comunicazione di Notizia di Reato) differenti: una da inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e l’altra alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Quest’ultima deve contenere soltanto gli elementi essenziali. È opportuno infatti tener presente che: la Procura Ordinaria e quella per i Minorenni hanno tempistiche differenti e perseguono obiettivi diversi; la Procura per i Minorenni non ha lo stesso obbligo della Procura Ordinaria di secretare atti che, entrando in possesso dell’autore del reato, potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della parte offesa.

Paolo Vincenzoni

(Fonte: Annales Doctrinae et iurisprudentiae canonicae XI – La Sessualità nella riflessione teologica nella proposta medica e nella dimensione giuridica – Libreria Editrice Vaticana)