Crimini nella sfera sessuale. Le procedure operative del primo contatto

In generale, vi sono diversi momenti nei quali gli investigatori e gli operatori di Polizia Giudiziaria possono venire in contatto con una vittima.

In primo luogo si cita la cosiddetta “situazione d’emergenza”. In tal caso il contatto con le forze dell’ordine avviene nell’immediatezza del fatto reato, conseguenza di situazioni di pericolo contingenti che hanno fatto scaturire una richiesta urgente d’intervento al 112, direttamente da parte della vittima stessa o da terze persone.

Vi è poi la “presentazione della denuncia/querela”. Una vittima di violenza sessuale che si determina a rivolgersi alle forze dell’ordine generalmente lo fa, o subito dopo il verificarsi del fatto reato, ovvero al termine di un percorso più o meno lungo, durante il quale ha maturato la consapevolezza della gravità della propria condizione, soprattutto nel caso di violenze sessuali poste in essere in ambito familiare o relazionale. Quest’ultima eventualità si verifica quando le violenze sono diventate talmente gravi da renderle non più sopportabili per sé o per le conseguenze che, ad esempio, potrebbero avere per i figli minori.

Infine, l’interazione con la vittima può avvenire attraverso la “segnalazione di terzi”. In quest’ultimo caso, in particolare per i reati posti in essere in ambito familiare, le forze dell’ordine possono venire a conoscenza di casi di violenze o abusi sessuali per il tramite di segnalazioni che giungono da terzi che, a vario titolo, vivono ai margini del contesto familiare o relazionale interessato: vicini di casa, insegnanti, operatori socio-sanitari, pronto soccorso, pediatri, medici di base, ecc. Queste segnalazioni possono determinare l’avvio di indagini d’iniziativa e richiedere un contatto con la persona offesa, contatto che in questo caso non è stato ricercato né sollecitato dalla vittima.

In ciascuna delle predette situazioni, diventa fondamentale l’atteggiamento dell’operatore di Polizia Giudiziaria che si approccia alla vittima per la prima volta, in quanto condizionerà nella stessa la percezione che quanto le sia accaduto sia effettivamente una violazione dei propri diritti.

Paolo Vincenzoni

(Fonte: Annales Doctrinae et iurisprudentiae canonicae XI – La Sessualità nella riflessione teologica nella proposta medica e nella dimensione giuridica – Libreria Editrice Vaticana)

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