L’istituto giuridico della co-progettazione

Grazie all’articolo 55 del codice del terzo settore l’istituto giuridico della co-progettazione sta assumendo una grande rilevanza innovativa.

La sentenza della Corte Costituzionale 131/2020 ha evidenziato come co-programmazione e co-progettazione legittimino l’“immissione” degli enti non lucrativi nel processo decisionale pubblico e nelle modalità di organizzazione, gestione ed erogazione delle attività, interventi e progetti di interesse generale.

Viene superato il concetto di concorrenza tra pubblico e terzo settore per dare centralità a quello di una leale e corretta collaborazione per trovare, una volta individuati i bisogni della collettività, soluzioni comunitarie nell’interesse del bene comune

Pubblica amministrazione ed enti del terzo settore sono chiamati ad agire in posizione paritetica e questo significa riconoscere il ruolo fondamentale del terzo settore quale soggetto in grado di calarsi nei bisogni della comunità e farsene carico.

La co progettazione se verrà attuata come strumento non di semplice erogazione di servizi ma come strumento di attuazione di progetti mirati a scopi specifici si rivelerà, soprattutto con le risorse del PNRR, una opportunità di coesione sociale.

Antonella Cirese