L’attività di indagine tecnico-scientifica sulla scena del crimine
La scena del crimine (Crime Scene) è il luogo dove è stato perpetrato un crimine o dove si possono trovare tracce del crimine stesso (pur se commesso in altro luogo), anche se, in particolare nei fenomeni criminosi legati alla sfera sessuale, non sempre è possibile, per i più vari motivi, isolare e intervenire su una o più Crime Scene.
In caso di ricognizione positiva, però, tra le indagini dirette, di primaria importanza si rivela il sopralluogo giudiziario sulla scena del crimine, inteso come il complesso di operazioni condotte sul campo, finalizzate a “catturare” qualsiasi informazione, sotto forma di tracce, utile all’individuazione del reo. Traces never lie, citava Alphonse Bertillon, con riferimento alla possibilità di attribuzione inequivocabile di impronte papillari, tracce biologiche, fibre tessili, ecc. alla persona da cui si sono separate. Difatti, l’indagine forense parte proprio dal postulato della divisibilità della materia e termina con il processo ricostruttivo.
Keith Inmam e NorahRudin, partendo dai principi di Paul Leland Kirk, definiscono il processo di indagine forense in sei concetti cardine: divisibilità della materia sulla scena del crimine; trasferimento delle tracce (secondo il principio dell’interscambio di Locard); identificazione (classificazione delle tracce); individualizzazione (passaggio dalla classe alle caratteristiche individuali delle tracce); associazione (di una persona con le tracce caratterizzate sulla scena del crimine); ricostruzione (definizione della sequenza dinamica degli eventi).
Le varie fasi di una indagine forense iniziano quindi con l’intervento sulla scena del crimine e terminano con le indagini di laboratorio, attraverso una catena sequenziale di eventi non gerarchicamente preordinati, ma mutualmente ausiliari.
Per sopralluogo si intende, dunque, l’insieme delle attività eseguite sul luogo ove si è verificato un delitto, tendente ad osservare, individuare e raccogliere o fissare tutti quegli elementi utili alla ricostruzione del fatto delittuoso e della dinamica con la quale è avvenuto, nonché all’individuazione del colpevole.
Il principio del cosiddetto CSI (Crime Scene Investigation) consiste nella ricerca delle tracce univocamente riconducibili alla scena del crimine e della connessione logica tra loro.
Soprattutto nei casi di crimini in ambiente “domestico” è necessario individuare le tracce che possano essere ricondotte in modo univoco all’evento delittuoso, scartando le cosiddette tracce occupazionali (ovvero quelle presenti prima della commissione del crimine e non riconducibili ad esso).
È pertanto necessario evitare l’acquisizione di materiale superfluo e spesso di ostacolo al prosieguo delle indagini.
Non è possibile, tuttavia, così come nelle indagini cosiddette “tradizionali”, stabilire una serie di regole, chiuse e vincolanti, valide in ogni situazione, quanto piuttosto la definizione di un “metodo” da seguire, in quanto ciascun caso ha una propria “identità”, differente dai precedenti.
All’attività specialistica svolta dalla polizia scientifica nella fase delle indagini preliminari è attribuito un crescente valore probatorio, ciò comporta che su di essa gravino responsabilità particolari nel contrasto ai fenomeni criminosi.
In tale quadro risulta assolutamente evidente come le attività propedeutiche alle analisi di laboratorio, quali appunto possono essere considerate le operazioni di sopralluogo, risultino il presupposto centrale ed irrinunciabile per il buon esito del lavoro nel suo complesso.
Normalmente, quando parliamo di scena del crimine, nell’immaginario collettivo ci proiettiamo ai “grandi crimini”, ai “crimini efferati”, ma le operazioni di sopralluogo sono le stesse sia per quelli, sia per i cosiddetti crimini minori, di secondario effetto sull’opinione pubblica, ma ugualmente “sentiti” in particolare dalle vittime dirette.
Per l’investigatore che opera in fase di sopralluogo, quindi, valgono le stesse regole, sia che si tratti di un omicidio, sia di un furto.
È il modus operandi del criminale che orienta l’investigatore nella ricerca delle tracce, dando priorità ad alcune ed interesse secondario ad altre, soprattutto nei crimini legati alla sfera sessuale, dove la traccia biologica, qualora repertata, è, nella quasi totalità dei casi, quella che determina la responsabilità inconfutabile del reo.
Paolo Vincenzoni
Contenuti pubblicati in precedenza:
(Fonte: Annales Doctrinae et iurisprudentiae canonicae XI – La Sessualità nella riflessione teologica nella proposta medica e nella dimensione giuridica – Libreria Editrice Vaticana)