Sgravi contributivi per l’assunzione di rifugiati

Buone notizie per le cooperative sociali. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 settembre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante “Riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale”.
La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione firmata a Ginevra il 28 luglio del 1951 relativa allo status dei rifugiati. La Convenzione di Ginevra è stata ratificata in Italia con la legge 722 del 24 luglio del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 a sua volta ratificato con la legge 95 del 14 febbraio del 1970.

Il rifugiato viene definito dall’articolo 1 della Convezione di Ginevra come colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

La protezione sussidiaria viene definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. É ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Il Decreto stabilisce che il contributo è fruibile, sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
L’agevolazione si applica per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Il beneficio sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibil.

Dopo un attesa di quattro anni è arrivata la disciplina dell’incentivo in linea con un cammino di integrazione dei rifugiati e di sostegno alle cooperative sociali capaci di produrre crescita e creare occupazione.

Antonella Cirese