E che guardie!… vigilanza zoofila e burocrazia

Un’associazione zoofila laziale ha impugnato il decreto con il quale la Questura di Roma aveva respinto l’istanza di rinnovo della nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila di un suo associato. Precedentemente la stessa associazione aveva deciso di cambiare denominazione ottenendo dalla Regione Lazio l’aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato nella sezione Ambiente, Natura e Animali, dandone altresì comunicazione anche alla Questura di Roma. Solo a seguito di tali adempimenti, l’associazione aveva presentato alla Questura di Roma una domanda di rinnovo del decreto prefettizio di nomina a Guarda Particolare Giurata Zoofila, già in possesso di alcuni dei suoi associati.

L’istanza era stata respinta dalla Questura di Roma, la quale aveva evidenziato che il ricorrente, in sostanza, aveva il decreto a nome di un’altra associazione (in realtà la stessa ma con denominazione diversa) e non avendo restituito il decreto non si poteva procedere a nuovo rilascio, ai sensi di una determinazione della Regione Lazio che non consente il rilascio di nomine multiple di guardia zoofila volontaria a seguito di iscrizione presso diverse Associazioni.

Avverso la determinazione impugnata, i ricorrenti hanno specificato che l’Associazione è lo stesso soggetto, prima chiamato in un modo poi in altro, di cui è stata modificata solo la denominazione, ragion per cui non sussisterebbe alcun problema di duplicazione delle nomine, attesa la continuità del soggetto giuridico.

Inoltre, il rilascio del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila, contrariamente a quanto osservato dalla Questura, non sarebbe subordinato al previo riconoscimento regionale a Guardia Zoofila Volontaria Regionale. Ciò in quanto le figure di Guardie Zoofile Volontarie Regionali, da un lato, e di Guardie Particolari Giurate Zoofile, dall’altro, sono distinte, nominate da Organi diversi e chiamate a svolgere funzioni tra di loro non sovrapponibili.

Il Tribunale ha accolto la tesi dei ricorrenti (e non poteva essere diversamente) facendo chiarezza sulle diverse figure di guardie zoofile. “Giova premettere – si legge nella sentenza del 6 dicembre 2022 – che in tema di vigilanza zoofila la normativa di settore prevede due distinte figure di guardie zoofile: guardie particolari giurate zoofile e guardi zoofile volontarie. La guardia particolare giurata zoofila deve essere membro di un’associazione riconosciuta e svolge una specifica attività di vigilanza sul rispetto delle norme penali in materia di maltrattamento degli animali ai sensi dell’art. 6 della Legge nr. 189/2004 (…) a differenza delle Guardie Zoofile Volontarie Regionali, nominate dalla Regione per svolgere attività di vigilanza sull’applicazione della normativa regionale senza poteri di polizia giudiziaria, le Guardie Particolari Giurate Zoofile sono nominate dal Prefetto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S. ed espletano funzioni di polizia giudiziaria relativamente alla prevenzione e repressione dei maltrattamenti sugli animali domestici e di compagnia”.

Sono diverse le Regioni che nel loro ordinamento prevedono e disciplinano le funzioni di guardia zoofila volontaria. Il riferimento è quasi sempre la “legge sul randagismo” all’interno della quale sono stati inseriti appositi articoli sulla vigilanza zoofila. Le varie leggi regionali prevedono, perlopiù, sempre lo stesso iter: le associazioni iscritte all’albo regionale delle associazioni animaliste possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina a guardia zoofila volontaria per i propri aderenti. Le funzioni però sono diverse da quelle esercitate dalle guardie prefettizie.

Continua la sentenza: “In particolare, le Guardie Zoofile Volontarie Regionali – disciplinate dall’art.22 della L.R. 9 settembre 1988, n. 63 – sono nominate dal Direttore della direzione regionale competente su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all’articolo 23, comma 1, e svolgono compiti di polizia amministrativa, mediante l’accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi previsti dalla medesima legge; invece, le Guardie Particolari Giurate Zoofile, che hanno compiti di polizia trovano la loro disciplina nella legge statale e sono nominate dal Prefetto tra i soggetti, indicati dalle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in possesso dei requisiti minimi generali previsti dall’art. 138R.D. 18 giugno 1931, n. 773”.

Non va mai dimenticato che la ragione d’essere delle guardie, il loro fine ultimo, è la protezione degli animali, il rispetto della legalità e la difesa di valori diffusi e condivisi. La Guardia Zoofila è chiamata istituzionalmente a prevenire e reprimere le forme di sofferenza agli animali, a salvare l’ultima categoria dei cosiddetti fragili da abusi e violenza, a ripristinare legalità in un mondo di prevaricazioni, e questo pone la sua azione tra le condotte moralmente più elevate. Pertanto, risultano davvero immotivati e irragionevoli gli ostacoli burocratici degli apparati amministrativi che limitano lo svolgimento di un’attività sociale basata, è bene ricordarlo, esclusivamente sull’opera di volontariato.

Ciro Troiano