Il cartello “Attenti al cane” non basta, padroni avvisati
Il cartello “Attenti al cane” non basta ad esimere il proprietario da colpa per il comportamento violento dell’animale che aggredisce e cagiona lesioni a una persona. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 31821/2023.
La Suprema Corte chiarisce che non basta tenere al guinzaglio, non basta la museruola, non basta l’avviso “attenti al cane” bisogna tenere a bada il quattro zampe per evitare danni, e la situazione si aggrava se si tratta di razze canine considerate più aggressive.
I fatti.
La questione dolente riguardava un episodio in cui mentre A.S. stava passeggiando con il proprio cane, improvvisamente vedeva scendere da un’auto, in quanto sfuggito al padrone, un pitbull che aggrediva il proprio cane e che al suo tentativo di staccarlo, dandogli un colpo con la mano, lo aveva morso alle mani cagionandogli lesioni con prognosi di guarigione di giorni dieci.
Per questo comportamento, cioè la mancata vigilanza stretta del proprio cane, P.C. veniva condannato alle spese più ad una mite condanna. Per nulla contento P.C. avverso le sentenze di colpevolezza, a mezzo del difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione.
In particolare, P.C. assumeva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio (in realtà, il guinzaglio lo aveva, ma non aveva assicurato il cane alla cinghia di sicurezza all’interno dell’autovettura).
Per gli Ermellini le doglianze sono manifestamente infondate. Da tempo, infatti, affermano, la corte di legittimità ha “sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione” (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011).
E, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. Ne consegue, proseguono i giudici, “che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante”.
Rientra, in altri termini, “in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene”.
Si tratta di un principio corretto, “collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto”.
In definitiva, scrive la S.C., “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee”.
La S.C. ha, altresì, ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone” (così Sez. 4, n. 17133 del 13/1/2017, Cardella, non mass).
Franco Marella