Cane ucciso con un colpo di bastone: appena dieci mesi di reclusione

Un colpo inferto con veemenza mediante un bastone, tale da poter causare la morte di un animale, è sufficiente a dimostrare la sussistenza del dolo generico, senza necessità di ulteriori valutazioni in ordine al dolo eventuale o alla colpa cosciente. Lo ha stabilito la Terza sezione della Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 21300, 10 giugno 2026.)

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito del ricorso presentato dalla

difesa avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di una persona per i reati di uccisione di animali e minaccia, unificati dal vincolo della continuazione, condannando l’imputato alla pena di un anno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.

All’uomo era stato contestato di avere cagionato, senza necessità, la morte di un cane, appartenente ad altra persona, colpendolo alla testa con un rastrello e di avere minacciato il compagno umano dell’animale e altre persone che si erano recate a casa sua per avere spiegazioni per la ingiustificata uccisione del cagnolino, urlando loro che se non fossero andate via avrebbe preso il piccone e fatto la stessa cosa anche con loro.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in una premessa, una sintesi delle doglianze e quattro distinti motivi.

Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per quanto attiene al delitto di uccisione di animali (art. 544-bis, cod. pen). e fondato, invece, in relazione alla richiesta di annullamento per estinzione del reato di minacce.

In questa sede ci soffermeremo solo sugli aspetti relativi all’uccisione del cane. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la testimonianza della persona offesa, il compagno umano dell’animale, la quale riferiva circa un colpo di piccone da parte dell’imputato nei confronti del cane, ha ritenuto che la versione fosse pacificamente corroborata dal certificato di morte del cane, attestante lesioni denotanti la brutalità del gesto compiuto, e ciò anche in considerazione della piccola taglia dell’animale.

La Corte territoriale ha inoltre preso atto della dichiarazione dell’imputato, il quale ha sostenuto di aver agito per tutelare dei gatti randagi e ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dai testimoni della difesa che hanno affermato che l’imputato avrebbe unicamente tentato di allontanare il cane mediante l’uso di un “bastoncino” alla luce della documentazione medica in atti comprovante, invece, l’utilizzo di un piccone o, comunque, di un bastone in legno di rilevanti dimensioni.

Afferma la Suprema Corte: “Le argomentazioni con le quali il ricorrente si duole del travisamento del contenuto delle dichiarazioni dei testimoni non hanno alcuna influenza sulla complessiva tenuta logica della motivazione posto che appare del tutto irrilevante il termine utilizzato da tali testimoni per definire l’oggetto utilizzato per colpire il cane posto che l’elemento prioritariamente valorizzato dalla Corte territoriale per ritenere che la condotta dell’imputato fosse dolosa sono stati gli effetti del colpo portato con l’oggetto in legno”.

In merito alla lagnanza avanzata dalla difesa relativa alla sussistenza del dolo generico in luogo della colpa cosciente (secondo i difensori non vi era volontà di uccidere il cane ma solo di dividere gli animali), La Suprema Corte ha precisato: “Deve rammentarsi che il delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen. «si configura come a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta […] senza necessità» (così Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, non massimata sul punto) e che «In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile» (Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, Rv. 28511 — 01). Nel caso concreto la Corte di appello, come già evidenziato nell’esame del primo motivo di ricorso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha desunto la sussistenza del dolo generico dalla veemenza del colpo sicché non dovevano essere compiute le ulteriori valutazioni pretese dal ricorrente sul dolo eventuale o sulla colpa cosciente”.

I Giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi dieci di reclusione, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

Resta la cocente amarezza nel constare che l’uccisione con veemenza di un cane sia stata punita con appena 10 mesi di reclusione. Ovviamente pena sospesa, come prevede il nostro ordinamento. E c’è ancora qualcuno che grida “alle magnifiche sorti e progressive” della normativa contro il maltrattamento di animali…

Ciro Troiano